CGC

Condizioni Generali di Contratto di Dold AG
valide dal 1° gennaio 2026

Ambito di validità

1. Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano solo nei confronti delle imprese (qui di seguito chiamati “acquirenti”). Non si applicano, invece, nei confronti dei consumatori.

2. Tutti gli ordinativi vengono accettati ed evasi in virtù delle seguenti Condizioni Generali di Contratto di Dold AG (qui di seguito chiamata anche “fornitore” o “ditta fornitrice”). Conferendo ordinativi o sottoponendo altre offerte oppure accettando le offerte del fornitore, l’acquirente riconosce le presenti Condizioni Generali di Contratto. Le condizioni generali di contratto o altre condizioni dell’acquirente si applicano solo se il fornitore le ha riconosciute espressamente e per iscritto.

3. Eventuali altri accordi verbali diventano validi solo se confermati per iscritto dalla ditta fornitrice.

Prezzi

4. Si applica il listino prezzi attuale del fornitore. Il fornitore si riserva la facoltà di modificare il listino in qualsiasi momento. I  prezzi sono franco fabbrica e al netto delle tasse e imposte legali vigenti nel giorno di consegna (ad es. IVA, imposta sui COV, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni).

5. La fatturazione ha luogo sulla base dei pesi, del numero di unità e delle quantità determinati, a meno che l’acquirente non vi si opponga per iscritto subito, al più tardi tuttavia entro 14 giorni dalla ricezione.

Consulenza tecnica per l’applicazione

6. Nella misura in cui il fornitore fornisse all’acquirente consulenza tecnica, consigli o informazioni per l’applicazione, questo avviene esclusivamente in base alle proprie migliori conoscenze, tuttavia in modo non vincolante e senza assunzione di responsabilità o garanzia. Tali consulenze non costituiscono garanzia di proprietà specifiche, abilitazione del sistema, approvazione dell’oggetto o adempimento al contratto d’opera e, in particolare, non stabiliscono alcuna responsabilità per il prodotto finale dell’acquirente o per l’edificio. La responsabilità dell’idoneità della merce alla finalità di applicazione prevista, dell’applicazione tecnicamente corretta, del rispetto dello stato della tecnica riconosciuto e delle norme e prescrizioni applicabili è di esclusiva responsabilità dell’acquirente.

7. Tutti i dati, le informazioni e le avvertenze del fornitore su idoneità, applicazione, lavorazione o possibilità di utilizzo della merce fornita non esonerano l’acquirente dalle proprie verifiche, prove e spiegazioni. L’acquirente ha il dovere di verificare prima dell’applicazione che la merce sia idonea allo scopo previsto e che sia compatibile con il fondo, la struttura e gli influssi ambientali, nonché con lo stato della tecnica riconosciuto. Questo vale in particolare:

  • se si miscelano diluenti, indurenti, additivi o altri componenti non acquistati presso il fornitore;
  • se non ci si attiene AI DO®cumenti tecnici, alle prescrizioni di applicazione o alle strutture di sistema del fornitore;
  • se la merce viene utilizzata in un campo d’impiego non noto o non previsto dal fornitore.

Se l’acquirente non svolge tali verifiche oppure deroga dalle prescrizioni del fornitore o dallo stato della tecnica riconosciuto, decadono tutti i diritti di garanzia e responsabilità nei limiti consentiti dalla legge.

Fornitura

8. L’acquirente è tenuto a ritirare la merce al termine di consegna concordato. In caso contrario e con conseguente caduta in mora di accettazione, il fornitore ha il diritto di spedirla a propria scelta a spese dell’acquirente.

9. Se, in deroga a ciò, è stato stabilito che il fornitore deve spedire la merce, il trasporto avviene a spese dell’acquirente e la scelta del mezzo e della via di trasporto è a discrezione del fornitore, in mancanza di precise istruzioni. Il trasferimento del rischio ha luogo al momento della consegna della merce al fornitore.

10. Sono ammesse consegne parziali.

11. I tempi e i termini di consegna non sono vincolanti, a meno che non siano stati assicurati espressamente e per iscritto come vincolanti dal fornitore. In caso di notevoli e imprevedibili interruzioni del lavoro non imputabili al fornitore, di superamento del termine di consegna o di mancata consegna da parte dei propri sottofornitori nonché di interruzioni dell’attività dovute a carenza di materie prime, energia o manodopera, a scioperi, serrate, difficoltà nel reperimento di mezzi di trasporto, intralci del traffico, disposizioni delle autorità o cause di forza maggiore presso il fornitore o i propri sottofornitori, si prolunga il termine di consegna per la durata degli impedimenti Se la consegna subisse pertanto un ritardo di oltre un mese, sia l’acquirente sia il fornitore hanno il diritto di recedere dal contratto limitatamente alla merce, la cui consegna diviene impossibile a causa di tali impedimenti. In questo caso sono escluse richieste di risarcimento danni nei limiti consentiti dalla legge. È fatto salvo il diritto di recesso dell’acquirente previsto dalla legge nel caso in cui i problemi di consegna sono imputabili al fornitore, causati intenzionalmente o per grave negligenza. Ulteriori richieste da parte dell’acquirente, in particolare pretese dovute a ritardi nella consegna, consegne posticipate o danni conseguenti, sono escluse nella misura consentita dalla legge, salvo diverso accordo espresso nelle presenti Condizioni Generali.

12. Se la merce viene consegnata in contenitori noleggiati, questi dovranno essere restituiti vuoti e franchi di porto entro 90 giorni dalla ricezione della merce. La perdita e il danneggiamento di un contenitore sono a carico dell’acquirente, se a lui imputabili. Non è consentito utilizzare i contenitori di cui sopra per scopi o prodotti diversi. Essi sono destinati unicamente al trasporto della merce fornita. Non è consentito rimuovere etichette e scritte.

13. I contenitori addebitati, che vengono rispediti intatti e franchi di porto al fornitore entro la scadenza fissata, sono detratti dall’ammontare fatturato.

14. Le confezioni usa e getta non devono essere restituite al fornitore, che invece indicherà all’acquirente un terzo da lui incaricato dello smaltimento o del riciclaggio regolamentare.

15. In linea di principio l’acquirente non ha alcun diritto alla restituzione della merce fornita. Per i prodotti riutilizzabili, non aperti e non messi in tinta, previo accordo scritto con Dold AG, l’acquirente riceverà un accredito pari all’80% del valore netto della merce. Non si accettano prodotti messi in tinta. La restituzione avverrà a spese e rischi dell’acquirente nel luogo indicato dal fornitore. Una nota di credito verrà emessa solo dopo il ricevimento della merce e la verifica da parte del fornitore.

Pagamento

16. L’importo della fattura deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza ritenute. Il pagamento si considera effettuato in tempo utile se il fornitore può disporne con pari valuta alla data di scadenza sul conto da lui indicato.

17. In caso di ritardo nel pagamento, previo avviso di mora, saranno addebitati all’acquirente interessi di mora pari almeno al 5% a partire dalla data di scadenza del pagamento.

18. L’acquirente ha diritto di ritenzione o di compensazione solo nella misura in cui i propri crediti riconvenzionali siano incontestati o siano stati accertati in via definitiva. Il diritto di ritenzione o di compensazione nei confronti di crediti contestati non ancora accertati in via definitiva o non ancora esigibili è escluso nella misura consentita dalla legge. L’acquirente non ha diritto di ridurre unilateralmente o sospendere i pagamenti, in particolare non a causa di presunti vizi o reclami riconvenzionali, purché non siano stati riconosciuti o legalmente accertati.

Diritti di reclamo per vizi

19. L’acquirente è tenuto a esaminare la merce subito dopo la ricezione. Eventuali vizi non lo esonerano dal rispetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

20. Ai sensi delle presenti Condizioni di Contratto, per prodotto edile si intende la merce utilizzata in modo conforme e permanente in un edificio con struttura fissa. I difetti evidenti devono essere segnalati al fornitore in forma scritta immediatamente e comunque entro i seguenti termini:

  • per la merce di uso comune entro 14 giorni dalla ricezione;
  • per la merce utilizzata in modo conforme in un edificio con struttura fissa entro almeno 60 giorni dal rilevamento del difetto.

I difetti nascosti devono essere segnalati immediatamente in forma scritta al fornitore appena vengono rilevati; per i prodotti edili il termine di segnalazione è di almeno 60 giorni dal rilevamento. La denuncia deve contenere informazioni esatte sul tipo e sull’entità del vizio. Se l’acquirente non segnala i difetti nei termini previsti, la merce fornita è considerata accettata, nella misura consentita dalla legge.

21. Il fornitore si accolla una garanzia di due anni a partire dalla consegna, che copre le proprietà assicurate delle merce al momento del trasferimento del rischio e l’assenza di difetti ai sensi dell’Art. 197 CO, che comporterebbero una perdita del valore o dell’idoneità all’uso parziale o totale secondo quanto previsto, a condizione che l’acquirente si attenga nell’utilizzo della merce allo stato della tecnica riconosciuto. Lo stato della tecnica riconosciuto si riferisce in particolare alle rispettive norme SIA applicabili, alle schede informative BFS, alle schede informative ASIPG/GTK e alla documentazione tecnica, alle prescrizioni per la lavorazione e alle strutture di sistema del fornitore. Se un oggetto non fisso viene inserito in modo conforme in una struttura fissa, resta espressamente riservata la possibilità di estendere il termine di prescrizione in conformità alla legge, in particolare ai sensi dell’Art. 210 Par. 4 CO. In presenza di un difetto riconosciuto il fornitore ha il diritto primario di rettifica o sostituzione. Ulteriori diritti dell’acquirente, in particolare di recesso o di riduzione del prezzo sussistono solo qualora la rettifica o la sostituzione non abbiano avuto successo o risultino irragionevoli per l’acquirente. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i seguenti difetti:

  • in seguito a lavorazione non idonea, errata applicazione o mancato rispetto dello stato della tecnica riconosciuto;
  • in seguito alla inosservanza di documenti tecnici, prescrizioni di applicazione o strutture di sistema del fornitore;
  • in conseguenza di una ulteriore lavorazione della merce o del relativo risultato ottenuto;
  • in caso di utilizzo di fondo non idoneo o di fondi diversi dal fondo assicurato;
  • in caso di campo d’impiego non noto o non previsto dal fornitore;
  • in seguito a miscelazione o combinazione con prodotti non forniti dal fornitore.

Il fornitore non si assume alcun obbligo derivante dal contratto d’opera e in particolare non è responsabile dei difetti di un edificio o del risultato del lavoro dell’acquirente. La responsabilità per difetti deliberatamente nascosti permane ai sensi dell’Art. 199 CO.

22. Il cliente si impegna a verificare la correttezza della tinta di ogni singola confezione acquistata presso il fornitore prima dell’uso. Sono esclusi tutti i diritti di reclamo dei vizi e di responsabilità del cliente se omettesse di eseguire la verifica di cui sopra e utilizzasse pertanto una tinta errata.

Responsabilità

23. Le parti rispondono l’una verso l’altra in relazione al rapporto contrattuale instaurato solo in caso di danni dovuti a una condotta dolosa o gravemente colposa, nella misura consentita dalla legge. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità del fornitore, indipendentemente dal fondamento giuridico. In particolare il fornitore non è responsabile di danni indiretti, danni conseguenti, perdite puramente finanziarie, mancato guadagno, impossibilità di utilizzo, perdite di produzione o difetti di un edificio. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per la condotta dei propri ausiliari, nella misura consentita dalla legge. Restano fatte salve le disposizioni vincolanti in materia di responsabilità legale, in particolare in caso di danni causati intenzionalmente o di vizi occultati intenzionalmente.

24. Tutti gli eventi e fatti che esulano dalla sfera d’influenza e dal controllo del fornitore si considerano cause di forza maggiore ed esonerano il fornitore da qualunque responsabilità e obbligo di fornitura.

Luogo d’adempimento, foro competente, altro

25. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi risultanti dal rapporto contrattuale tra il fornitore e l’acquirente è il rispettivo ufficio di spedizione della ditta fornitrice. Il luogo di adempimento per i pagamenti è la sede del fornitore, salvo diversamente stabilito per iscritto.

26. Foro competente è la sede del fornitore. Si applica esclusivamente il diritto sostanziale svizzero.